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Asseverazioni e visti, facoltativo indicare il costo

26 settembre 2023
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INDICAZIONE DEI COSTI PER I VISTI DI CONFORMITA’: MERA FACOLTA’, NESSUN OBBLIGO

Il costo per il visto di conformità sulle pratiche superbonus non va indicato necessariamente nell’asseverazione di congruità di cui all’articolo 119, comma 13 del Dl 34/2020. A chiarirlo la legge di conversione del decreto Cessioni che, con una norma di interpretazione autentica, ha previsto che l’indicazione di questi costi nel computo metrico e nelle asseverazioni di congruità delle spese a cura dei tecnici abilitati costituisce una mera facoltà e non un obbligo. Si tratta di una precisazione importante, soprattutto alla luce del fatto che la Dre Lombardia aveva espresso parere opposto nell’interpello n. 904-2020/2022.
Il caso riguardava un professionista che chiedeva chiarimenti in ordine alla possibilità di applicare lo sconto in fattura alle proprie prestazioni relative al rilascio del visto che non erano state ricomprese nell’asseverazione. La Dre aveva negato il diritto a detrazione in quanto, a suo avviso, il compenso per il visto di conformità avrebbe dovuto essere a sua volta asseverato e rientrare nei massimali di spesa previsti per ogni tipologia di intervento agevolato. Tale conclusione, peraltro confermata da una nota dell’Enea che aveva citato le spese connesse al rilascio del visto tra quelle oggetto di asseverazione, destava in realtà alcune perplessità. Bisognava considerare innanzitutto che, mentre per gli interventi e per le spese tecniche il riferimento è, in un caso, a specifici prezzari e, nell’altro, i valori massimi indicati nel DM 17 Giugno 2016, per quanto riguarda le spese professionali afferenti al visto di conformità non è previsto alcun parametro specifico. Pertanto, relativamente alle spese per il commercialista, il ruolo dell’asseveratore si sarebbe limitato a quello di imputare e proporzionare il costo sui diversi interventi agevolabili, non avendo alcun mezzo per valutare l’eventuale congruità dell’importo. In secondo luogo, si doveva pure osservare che le asseverazioni vengono rilasciate a ogni Sal o, al più, al termine dei lavori, ovvero ben prima del rilascio del visto di conformità. Nello specifico, poi, nell’ipotesi in cui il contribuente per un intervento di superbonus avesse deciso di optare per l’utilizzo della detrazione d’imposta in dichiarazione, il visto avrebbe potuto essere apposto addirittura mesi dopo il rilascio dell’asseverazione. Sarebbe, quindi, potuto sorgere il problema di esigere un’asseverazione postuma al fine di portare in detrazione la spesa per il visto. Sempre e in ogni caso, comunque, la fattura e il pagamento per l’onorario del professionista avrebbe dovuto essere fatta prima dell’asseverazione e del rilascio dello stesso visto. A superare il possibile caos generato dalla risposta della Dre lombarda, è questa volta intervenuto il legislatore, prevedendo appunto che l’inserimento dei costi del visto nell’asseverazione sia una facoltà e non un obbligo. Non aveva invece bisogno di chiarimenti e rimane perciò fermo che il diritto a detrazione, cessione o sconto sussiste qualora l’onorario del professionista rientri nei massimali previsti per ogni categoria di intervento agevolato.