Le società di persone e di capitali possono assegnare o cedere ai soci beni non strumentali immobili o mobili iscritti in pubblici registri entro il 30 settembre 2023 ai sensi dell’articolo 1, commi da 100 a 105, L. 197/2022, pagando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap dell’8% in due rate: la prima rata entro il 30 settembre 2023 pari al 60% e la restante parte entro il 30 novembre 2023.
L’aliquota dell’imposta sostitutiva è del 10,5% per le società che risultano non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti l’assegnazione.
Possono utilizzare le stesse disposizioni entro le stesse scadenze anche le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che si trasformano in società semplici.
Le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13%.