Entro il prossimo 30 settembre 2023 anche le società di persone in regime di contabilità semplificata possono procedere con l’assegnazione agevolata dei beni ai soci prevista dalla L. 197/2022, nonostante l’assenza di riserve patrimoniali da utilizzare a fronte della fuoriuscita del bene.
Tale possibilità era stata confermata, in occasione della precedente possibilità prevista dalla L. 208/2015, dalla stessa Agenzia delle entrate con la risoluzione 100/E/2017, in risposta ad un’istanza di interpello formulata da una società di persone in contabilità semplificata che intendeva assegnare ai due soci l’unico immobile presente nel patrimonio societario.
La precisazione, in linea con il contenuto normativo che non prevede alcuna esclusione in funzione del regime contabile adottato dalla società, è comunque utile tenendo conto che, secondo quanto precisato nella circolare 37/E/2016, è possibile fruire della disciplina agevolativa solo in presenza di riserve disponibili di utili e/o di capitale di importo almeno pari al valore contabile del bene oggetto di assegnazione.
In assenza di tali riserve, precisa la stessa circolare, non sarebbe possibile fruire della disciplina agevolativa, ferma restando la possibilità di procedere con la cessione agevolata del bene poiché per tale ultima operazione non è richiesta la presenza di alcuna riserva nel patrimonio sociale.
Nella risoluzione 100/E/2017 l’Agenzia osserva che la precisazione contenuta nella circolare 37/E/2016 ha lo scopo di ricordare che il corretto comportamento contabile in sede di assegnazione richiede necessariamente l’utilizzo di riserve presenti nel patrimonio netto della società.
Tra l’altro, lo “scarico” delle riserve di patrimonio netto a seguito dell’assegnazione agevolata incide anche sulla successiva eventuale tassazione in capo al socio in funzione della tipologia di riserve utilizzate (di utili o di capitale).
Tale necessità, come si legge nella citata risoluzione, “non è applicabile nei casi in cui, in sede contabile, l’assegnazione dei beni ai soci non richiede l’annullamento delle riserve rilevate in contabilità”.
Pertanto, anche per le società che adottano il regime di contabilità semplificata è possibile fruire dell’assegnazione agevolata, non essendovi alcuna preclusione in tal senso nella norma agevolativa.