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SRL e obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore

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LIMITI DIMENSIONALI E OBBLIGO DI NOMINA DELL’ORGANO DI CONTROLLO/REVISORE

L’articolo 2477, comma 2, lettera c), cod. civ., come modificato dal Codice della crisi, prevede che al superamento di almeno uno dei limiti dimensionali (elencati di seguito), per 2 esercizi consecutivi, si innesca nella Srl l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore.

I limiti dimensionali sono i seguenti:

1. totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: 4 milioni di euro,
2. ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi: 4 milioni di euro,
3. dipendenti occupati in media nell’esercizio: 20 unità.

Sono rimaste invece invariate le altre 2 condizioni di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 2477, cod. civ., ossia:
1. Srl obbligata alla redazione del bilancio consolidato
2. Srl che controlla a sua volta una società soggetta all’obbligo di nomina del revisore.

 

SCADENZE DELLE NOMINE

Relativamente alla fattispecie di cui alla lettera c), e quindi alla questione del superamento dei limiti dimensionali, il Codice della crisi aveva inizialmente previsto che le nomine dovessero essere completate entro il 16 dicembre 2019.
La L. 8/2020 aveva prorogato questo termine sino alla data di approvazione dei bilanci dell’esercizio 2019; successivamente era intervenuta l’ulteriore proroga disposta dall’articolo 51-bis, Decreto Rilancio con cui il termine era stato differito alla approvazione dei bilanci dell’esercizio 2021.
Infine, l’articolo 1-bis, D.L. 118/2021 ha disposto l’ulteriore differimento sino alla data di approvazione dei bilanci dell’esercizio 2022.
Con questa ulteriore proroga cambiano anche i bilanci a cui fare riferimento per la verifica del superamento dei limiti dimensionali; in caso di esercizio solare, si tratta quindi dei bilanci degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2021 e 2022, e in caso di superamento dei limiti dimensionali il primo bilancio d’esercizio sottoposto a controllo e revisione sarà quindi quello chiuso al 31 dicembre 2023.